Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016 (Rv. 639865 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "armonizzati" - Regola generale - Tributi "non armonizzati" - Necessità di una specifica previsione - Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sussistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Decreto Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)