Sez. U, Ordinanza n. 28537 del 02/12/2008 (Rv. 605541 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Appalto di opere pubbliche - Incarico cumulativo di progettista e direttore dei lavori - Responsabilità amministrativa - Rapporto unitario - Danno derivante dal complesso di tali attività - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità erariale per gli ingenti danni arrecati ad una IPAB dal direttore dei lavori di ristrutturazione degli immobili della IPAB medesima, al quale in precedenza era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori)
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)