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Sez. U, Sentenza n. 29097 del 28/12/2011 (Rv. 620220 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori di un'opera pubblica - Assoluzione in sede penale per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico - Azione per il rimborso delle spese legali sostenute - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620220-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La controversia con la quale un professionista incaricato della progettazione e poi della direzione dei lavori per la costruzione di un'opera pubblica - sul presupposto di essere stato sottoposto a procedimento penale per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico e poi assolto con sentenza definitiva - chiede all'Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso, infatti, il direttore dei lavori, pur potendo assumere la veste di pubblico ufficiale nello svolgimento del compito affidatogli, rimane un professionista esterno all'Amministrazione appaltante, senza che possa sussistere alcun rapporto di impiego; ne consegue che la domanda di rimborso si fonda su un diritto soggettivo, mentre attiene al merito della controversia la decisione sull'estensibilità dell'applicazione di una norma dettata per i dipendenti (il citato art. 67) ad un organo straordinario della P.A.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)