Sez. 1, Sentenza n. 2536 del 19/10/1966 (Rv. 324883 - 01)
VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - A CARICO DEL COMPRATORE - PROVA DELLA DIVERSA VOLONTA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - A CARICO DEL COMPRATORE - PROVA DELLA DIVERSA VOLONTA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 1475 cod civ, che pone a carico del compratore le spese del contratto di vendita ed accessorie, interpreta in via presuntiva la volonta delle parti e dispone per il caso che le parti stesse non abbiano pattuito diversamente. L'accertamento di una diversa pattuizione da parte del giudice del merito, involgendo un apprezzamento di fatto, si sottrae al Sindacato di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)