Sez. 3, Sentenza n. 996 del 10/04/1970 (Rv. 346499 - 01)
VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL COMPRATORE - LIMITI.*
VENDITA - SPESE DELLA VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL COMPRATORE - LIMITI.*
A norma dell'art 1475 cod civ le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e stato diversamente pattuito. (V 2536-66, massima n 324883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)