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Sez. 1, Sentenza n. 2375 del 30/06/1969 (Rv. 341825 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ACCETTAZIONE- NOTIFICAZIONE - ALTERNATIVITA.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341825-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ACCETTAZIONE- NOTIFICAZIONE - ALTERNATIVITA.*

La norma del primo comma dell'art. 1264 cod.civ., ai fini della efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto, richiede alternativamente - e non congiuntamente - che il detto debitore abbia accettato la cessione, ovvero che questa gli sia stata notificata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)