Sez. 1, Sentenza n. 2375 del 30/06/1969 (Rv. 341825 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ACCETTAZIONE- NOTIFICAZIONE - ALTERNATIVITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ACCETTAZIONE- NOTIFICAZIONE - ALTERNATIVITA.*
La norma del primo comma dell'art. 1264 cod.civ., ai fini della efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto, richiede alternativamente - e non congiuntamente - che il detto debitore abbia accettato la cessione, ovvero che questa gli sia stata notificata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)