diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 251 del 22/01/1975 (Rv. 373453 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GARANTITA MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO DERIVANTE DA FORNITURE - CESSIONE DI CREDITO - MODALITA - NOTIFICAZIONE - AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373453-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GARANTITA MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO DERIVANTE DA FORNITURE - CESSIONE DI CREDITO - MODALITA - NOTIFICAZIONE - AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi prevista dal combinato disposto degli articoli 1 e seguenti del RDL 21 settembre 1933 n 1345 (che disciplinano la cessione di credito effettuata nella cambiale), l'Onere della notificazione e il rigore delle forme all'uopo prescritte riguardano l'efficacia della cessione 'di fronte ai terzì (art 2 RDL citato); nei riguardi, invece, del debitore ceduto vale normalmente, e torna ad applicarsi, il principio generale stabilito dall'art 1264 cod civ, a tenore del quale 'la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e stata notificatà. La notificazione, essenziale nei riguardi dei terzi, non e elemento di pari rigore formale nei riguardi del debitore, poiche per quest'ultimo basta che la notificazione sia idonea a produrre l'effettiva e diretta conoscenza dell'avvenuta cessione. (V 2375/69, mass n 341825; 341/69, mass n 338341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Regio Decr. Legge 21/09/1933 num. 1345 art. 1, Regio Decr. Legge 21/09/1933 num. 1345 art. 2, Regio Decr. Legge 21/09/1933 num. 1345 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)