diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2918 del 08/11/1973 (Rv. 366552 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366552-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio, in senso positivo o negativo, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. (Conf 864/73, mass n 363181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)