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Sez. U, Sentenza n. 864 del 29/03/1973 (Rv. 363181 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363181-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Esercizio, da parte del giudice del merito, del potere discrezionale di compensare le spese giudiziali per giusti motivi non puo essere censurato in Cassazione neppure sotto il profilo della Mancanza di motivazione. (V 2513/72, mass n 360000; 1567/72, mass n 358294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)