Sez. 5 - , Sentenza n. 17513 del 14/07/2017 (Rv. 644910 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE - TASSE DI TITOLO | Sentenza sulla domanda di simulazione e revocatoria di un contratto formulata dal creditore di uno dei contraenti - Contestuale accertamento del credito dell'attore - Tassazione a carico della parte negoziale non debitrice in misura proporzionale all'entità del credito dell'attore - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE - TASSE DI TITOLO
In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la sentenza pronunciata sulla domanda di simulazione e revocatoria di un contratto, formulata dal creditore di uno dei contraenti, non può essere tassata a carico della parte negoziale non debitrice in misura proporzionale all'entità del credito dell'attore - anche ove questi abbia chiesto, ed ottenuto, il contestuale accertamento del proprio credito verso l'altra parte negoziale - giacché la solidarietà passiva ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non investe la sentenza in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)