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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21134 del 08/10/2014 (Rv. 632570 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio con pluralità di parti - Litisconsorzio facoltativo - Soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza - Solidarietà con le altre parti ai fini del pagamento dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di partecipazione al giudizio di un falso rappresentato.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632570-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo la responsabilità solidale, in virtù del citato art. 57, del falso rappresentato, il quale, chiamato in causa nel giudizio tra il terzo contraente ed il "falsus procurator", conclusosi con la risoluzione del contratto stipulato, aveva proposto, con esito negativo, una domanda di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)