diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6721 del 21/02/1984 Ud. (dep. 20/07/1984) Rv. 165342 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - BENE PROTETTO - NOZIONE - PRENDITORE DELL'ASSEGNO SENZA COPERTURA - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165342-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - BENE PROTETTO - NOZIONE - PRENDITORE DELL'ASSEGNO SENZA COPERTURA - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE.*

Poiché il bene protetto nel reato di emissione di assegno a vuoto è l'interesse pubblico relativo alla funzione economica e alla sicurezza della circolazione dei titoli di credito, è da escludere che il prenditore dell'assegno senza copertura assuma la veste di persona offesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)