Sez. U, Sentenza n. 1997 del 11/02/2003 (Rv. 560388 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di beni o servizi pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - "Ex" art. 5 legge n. 1034 del 1971 - Ambito - Controversia relativa al finanziamento attivato dal concessionario con istituto di credito edilizio - Non inclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - rimane circoscritta alle vertenze riguardanti il rapporto concessorio, senza ricomprendere le controversie relative a rapporti che - come quello di finanziamento attivato dal concessionario con un istituto di credito edilizio per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare - hanno natura privatistica e sono quindi estranei al rapporto di concessione, pur essendo ad esso funzionalmente collegati.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)