Sez. U, Ordinanza n. 1764 del 07/02/2002 (Rv. 552144 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni di beni pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie relative a violazione degli obblighi gravanti sulle parti - Inclusione - Mancata derivazione della controversia da atti o provvedimenti della P.A. - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni e servizi pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della p.a., e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. (Nella specie le S.U. - qualificata come concessione dell'uso di bene pubblico la convenzione con la quale il comune aveva concesso alla SpA Telecom l'uso del demanio viario comunale per consentire a detta società di interrare le condutture necessarie all'attuazione nel territorio comunale di un progetto di cablatura, volto alla realizzazione della nuova piattaforma di rete a banda larga, e la società, a fronte di ciò, si era obbligata a predisporre le reti primarie per tutti gli insediamenti abitativi, industriali e commerciali della città e a versare al comune una certa somma per ciascuna delle unità immobiliari raggiunte dalla rete - hanno riconosciuto, sulla base del principio di cui in massima, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in rapporto alla domanda con cui il comune concedente aveva chiesto la condanna della società all'adempimento specifico delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, oltre al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)