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Sez. 3, Sentenza n. 4712 del 11/07/1983 (Rv. 429602 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - DEVOLUZIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - AMMISSIONE - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429602-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - DEVOLUZIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - AMMISSIONE - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE.*

In virtù del richiamo operato dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 al capo III, titolo i del libro IV del codice di procedura civile, tra i provvedimenti cautelari riservati alle Sezioni specializzate agrarie in relazione alle controversie ad esse devolute (nelle quali vanno comprese non solo le vertenze riguardanti i rapporti d'affitto previsti dalla legge citata, ma anche quelle insorte per qualsiasi altro contratto agrario, come la mezzadria e la Colonia parziaria) rientra l'accertamento tecnico preventivo, la cui ammissione, trattandosi di un provvedimento di natura prettamente tecnica, prodromico all'eventuale istituzione di un giudizio, deve essere disposta non collegialmente dalla Sezione, non ancora investita della controversia, bensì dal Presidente della medesima. (V 2817/83, mass n 427733; (V 1934/83, mass n 426774; (V 2496/81, mass n 413277).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)