Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 23/04/1983 (Rv. 427733 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - COMPETENZA - PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA E PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CONCORRENZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - COMPETENZA - PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA E PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CONCORRENZA - LIMITI.*
Nelle controversie di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, per i provvedimenti concernenti Atti di istruzione preventiva, dovendo trovare applicazione (art. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 11) gli artt. 695 e 696 cod. proc. civ., secondo i quali il provvedimento richiesto è emesso dal Presidente del giudice collegiale competente, la relativa Competenza appartiene al Presidente della Sezione specializzata agraria, salva la concorrente Competenza del Presidente del tribunale, ove lo stesso non sia anche il Presidente della Sezione specializzata agraria, a norma dell'art. 47, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario. (Conf 2496/81, mass n 413277).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 47, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)