Sez. 1, Sentenza n. 4415 del 23/04/1991 (Rv. 471810 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento e controlli - In genere | Attività imprenditoriale formalmente individuale - Deduzione della riferibilità ad una società di fatto - Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento e controlli - In genere
In tema di imposte sul reddito, l'Amministrazione finanziaria, la quale deduca che un'attività imprenditoriale, formalmente individuale, sia in effetti riferibile ad una società di fatto, al fine di contestare a detto autonomo soggetto l'omissione di dichiarazione, nonché di imputare a suo carico i redditi di quell'impresa (senza essere vincolata alla contabilità tenuta dal singolo socio), deve fornire la prova della concreta sussistenza della società medesima, e, quindi non soltanto della sua apparenza esterna (salva restando l'utilizzabilità degli elementi inerenti a tale apparenza quali indizi rivelatori della reale sussistenza della società di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)