Sez. 5, Sentenza n. 27088 del 13/11/2008 (Rv. 605802 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Esercizio dell'attività imprenditoriale in forma societaria - Criteri di identificazione - Apparenza del vincolo sociale verso terzi - Sufficienza - Esclusione - Esistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 2247 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In materia tributaria, perchè un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - gli elementi richiesti dall'art. 2247 cod. civ. per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva valorizzato gli elementi presuntivi indicati dall'amministrazione ai fini dell'accertamento del reddito IRPEF-ILOR derivante da società di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)