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Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 18/02/1982 (Rv. 418877 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONI - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE LUNGO - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418877-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONI - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE LUNGO - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, esperibile in applicazione diretta dell'art. 111 della Costituzione, è soggetto, in difetto di espressa previsione o regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, all'integrale applicazione delle norme del codice di rito, ivi compreso l'art. 327 cod. proc. civ.. pertanto, ai sensi del primo comma di tale articolo, ed ove non ricorrano le situazioni previste dal secondo comma del medesimo (mancata partecipazione e mancata conoscenza del procedimento), la proponibilità di detto ricorso resta preclusa quando, ancorché non siano scaduti sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale, ed indipendentemente dagli adempimenti della notificazione o comunicazione del dispositivo, sia trascorso un anno dalla data della sua pubblicazione, cioè del deposito in segreteria secondo le modalità dell'art. 38 del citato decreto. Questo principio manifestamente non pone le suddette norme in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che non introduce alcuna disparità di trattamento fra le parti del processo tributario, né fra queste e le parti del processo ordinario, e che inoltre non determina pregiudizi per il diritto di difesa, considerando la preventiva comunicazione della data fissata per la decisione davanti alla commissione centrale (art. 27 terzo comma del citato decreto) e l'ampio margine di tempo concesso per prendere concreta conoscenza della decisione stessa. (Conf 4871/81; (Conf 1213/81, mass n 411786).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)