Sez. 1, Sentenza n. 429 del 08/02/1969 (Rv. 338498 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DECLARATORIA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE - RILEVABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA NULLITA DELLA CLAUSOLA PER DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - PRECLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DECLARATORIA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE - RILEVABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA NULLITA DELLA CLAUSOLA PER DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - PRECLUSIONE.*
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullita del contratto ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., si arresta di fronte alla forza della cosa giudicata che preclude anche al giudice, oltre che alle parti, di rimettere in discussione le questioni definitivamente decise. Pertanto ritenuta in primo grado la validita di una clausola contrattuale relativa all'esecuzione specifica dell'Obbligo del trasferimento dell'immobile, e precluso al giudice di appello dichiarare di ufficio la nullita di tale clausola sotto il profilo che essa dissimuli un patto commissorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)