Sez. 2, Sentenza n. 1438 del 16/03/1981 (Rv. 412087 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO DELLA NULLITA DI TALE CLAUSOLA - PRECLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO DELLA NULLITA DI TALE CLAUSOLA - PRECLUSIONE.*
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullita del contratto, ai sensi dell'art 1421 cod civ, si arresta di fronte alla forza della cosa giudicata che preclude anche al giudice, oltre che alle parti, di rimettere in discussione le questioni definitivamente decise. Pertanto, ritenuta in primo grado la validita di una clausola contrattuale relativa all'esecuzione specifica dell'Obbligo del trasferimento dell'immobile, e precluso al giudice di appello dichiarare di ufficio la nullita di tale clausola. (Conf 429/69, mass n 338498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)