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Sez. 3, Sentenza n. 2304 del 02/02/2007 (Rv. 594887 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione anche oltre il massimale di polizza - Necessità di una specifica domanda - Configurabilità - Necessità di precisare che tali somme sono richieste oltre il massimale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594887-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione, è sufficiente che il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)