Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 05/08/2004 (Rv. 576476 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Condanna dell'assicuratore nei confronti del danneggiato oltre i limiti del massimale - Necessità di una specifica ed autonoma domanda - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In materia di risarcimento danni da incidente stradale, l'assicuratore risponde nei confronti del danneggiato nei limiti del massimale, salvo che in caso di sua costituzione in mora per il ritardo, nel qual caso perché il danneggiato possa ottenere anche la corresponsione di interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale, non è necessario che egli proponga anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore medesimo, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione, ex art. 1224 cod.civ.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)