Sez. 2, Sentenza n. 3032 del 30/12/1967 (Rv. 330770 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - NOZIONE DI DECORO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - NOZIONE DI DECORO.*
Il decoro architettonico del fabbricato - il cui rispetto costituisce un limite per le innovazioni alle cose comuni (art. 1120 cod. civ.) - risulta dall'insieme delle linee e dei motivi ornamentali, che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio e all'edificio stesso nel suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare pregio estetico. Nell'accertare se una determinata opera turbi il peculiare decoro architettonico di un edificio, il giudice deve tenere presente il carattere dell'edificio stesso, usando criteri di maggior rigore in rapporto a quelli che abbiano un vero e rilevante pregio artistico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)