Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 03/05/1968 (Rv. 332983 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ESTREMI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ESTREMI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE.*
Un determinato fatto puo ritenersi pacifico, al punto da ritenersi dispensato colui che l'allega dall'Onere della prova, non soltanto quando la controparte espressamente vi concordi ma anche quando essa si astenga dal contestarlo. (V. 677-67, massima n. 326682 166-67, massima n. 325879 533-66, massima n. 321075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)