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Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 12/05/1971 (Rv. 351613 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351613-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*

Un fatto dedotto in giudizio deve considerarsi pacifico quando la controparte si astenga dal contestarlo, o lo ammetta esplicitamente, o basi il proprio sistema difensivo su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento del medesimo. (V 630'69, mass n 338863' 1376'68, mass n 332983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)