Sez. 2, Sentenza n. 4616 del 03/08/1984 (Rv. 436536 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA - FATTISPECIE - PRONUNCIA RESA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO DECEDUTO PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA - FATTISPECIE - PRONUNCIA RESA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO DECEDUTO PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.*
Oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. proc. civ., (Mancanza della sottoscrizione del giudice) è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma Azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in Sede di opposizione alla esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)