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Sez. 1, Sentenza n. 4159 del 29/09/1977 (Rv. 387804 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI VANTATI CONTRO IL FALLITO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELEGATO - AZIONABILITA DEL CREDITO IN SEDE ORDINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387804-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI VANTATI CONTRO IL FALLITO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELEGATO - AZIONABILITA DEL CREDITO IN SEDE ORDINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - NECESSITA.*

L'accertamento dei crediti vantati contro il fallito e devoluto alla Competenza esclusiva del giudice delegato (e, in via successiva ed eventuale, del tribunale fallimentare) solo nel caso in cui il creditore intenda partecipare al processo concorsualmente; nel caso, invece, che lo stesso creditore preferisca estraniarsi dal concorso (come e libero di fare) e conseguire un titolo da far valere nei confronti del fallito, a fallimento chiuso, l'accertamento medesimo puo essere effettuato (e proseguito, ove sia stato gia domandato) dal giudice in Sede di ordinaria cognizione. (Conf 1213/71, mass n 351371).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)