Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 26/04/1971 (Rv. 351371 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FALLIMENTARE - LIMITI - TITOLO DA UTILIZZARE DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - STATUIZIONI DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FALLIMENTARE - LIMITI - TITOLO DA UTILIZZARE DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - STATUIZIONI DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE.*
L'accertamento del credito e devoluto alla cognizione esclusiva del giudice delegato solo nel caso in cui il creditore intenda partecipare al concorso fallimentarè per cui puo essere proseguito nelle forme e nella Sede ordinaria, ed in contraddittorio col fallito, ove il creditore intenda conseguire un titolo da utilizzare dopo la chiusura del fallimento. Solo il creditore, e non il titolare di un rapporto scindibile, puo insorgere contro le statuizioni in proposito adottate. (V 1386'69, mass n 340125' 1995'57, mass n 329016).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)