diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5784 del 03/11/1982 (Rv. 423528 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DI UNA PLURALITÀ DI INADEMPIENZE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE SULLA BASE DI UNA DI ESSE - DEDUZIONE CON APPELLO INCIDENTALE DELLE ALTRE INADEMPIENZE IN SECONDO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423528-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DI UNA PLURALITÀ DI INADEMPIENZE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE SULLA BASE DI UNA DI ESSE - DEDUZIONE CON APPELLO INCIDENTALE DELLE ALTRE INADEMPIENZE IN SECONDO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - le domande e le eccezioni già prospettate e respinte o dichiarate da quel giudice assorbite, persistendo a suo carico - per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. - soltanto l'Onere di provocare il riesame delle stesse, legittimamente il giudice del gravame può pronunciare la risoluzione del contratto di affitto agrario sulla base di una inadempienza dello affittuario diversa da quella considerata dal primo giudice e che la parte vittoriosa aveva dedotto in prime cure e ribadito nei propri scritti difensivi in appello. (Conf 24/81, mass n 410410, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)