Sez. 3, Sentenza n. 11875 del 16/11/1995 (Rv. 494671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Ricorso in Cassazione contro la pronuncia relativa alla liquidazione delle spese del giudizio - Deduzione di violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale - Insufficienza - Obbligo di specificazione delle singole voci di tabella inosservate - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell' avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale e non può lamentare il mancato riconoscimento di spese che assume di aver documentato o di diritti di procuratore non presi in considerazione ma deve specificare le singole voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore e le singole spese che assume non essergli state riconosciute.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)