Sez. 2, Sentenza n. 4656 del 08/05/1998 (Rv. 515230 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione per superamento della tariffa massima - Mancanza di specificazione delle voci relative al lamentato superamento - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso per cassazione con il quale la parte lamenti l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa è inammissibile ove il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, senza specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)