Sez. 5, Sentenza n. 27093 del 18/12/2006 (Rv. 595850 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dell'IVA ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Dichiarazioni a credito per l'anno 1990 con richiesta di computazione dell'eccedenza nell'anno successivo - Modalità - Possibilità di compensare con una parte del credito quanto dovuto per la definizione - Rinuncia al credito residuo - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di IVA, prevista dall'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il contribuente che intenda avvalersi del condono in riferimento alle dichiarazioni a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza d'imposta in detrazione nell'anno successivo può utilizzare tale credito d'imposta per compensare l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa dovuta, ma deve rinunciare al credito residuo risultante dalla differenza tra il credito relativo all'anno 1990 e l'integrazione dovuta per tutti i periodi d'imposta condonati dal 1986 al 1990. Non è conforme alla previsione normativa, ed è pertanto inefficace, ai fini della preclusione dell'azione di accertamento, la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 49, qualora (come nella specie) il contribuente eserciti un autonomo recupero del credito tramite richiesta a rimborso, utilizzando solo una parte di esso per compensare quanto dovuto per la definizione, senza operare alcuna abdicazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)