Sez. 5, Sentenza n. 18808 del 30/08/2006 (Rv. 592911 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Condono ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 - Omessa rinuncia al credito d'imposta - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia di IVA e con riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 413 del 1991, l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 49, secondo comma, della citata legge, di rinunziare espressamente, nella dichiarazione integrativa, all'eventuale credito d'imposta, non determina, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, la nullità della predetta dichiarazione integrativa, bensì l'effetto di lasciare l'amministrazione libera di scegliere tra l'accettazione della definizione automatica del rapporto e l'esercizio del potere di accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)