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Sez. 1, Sentenza n. 4975 del 12/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202674 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Programma terapeutico a corredo dell'istanza - Vincolo per il giudice - Esclusione - Potere di disporre accertamenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202674-01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario)

Il giudizio di idoneità del programma terapeutico che deve necessariamente corredare l'istanza di affidamento in prova proposta ai sensi dell'art. 47 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (affidamento in prova in casi particolari), non costituisce vincolo nei confronti della competente Autorità giudiziaria. Al giudice, infatti, è consentito di disporre gli opportuni accertamenti per verificare se lo stato di tossicodipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Una diversa interpretazione della norma - attribuendo al giudice funzioni di mera ratifica formale delle valutazioni operate dalla Pubblica Amministrazione - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)