Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 24/05/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 205680 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova in casi particolari - Qualificabilità come nuova figura di misura alternativa rispetto a quella ordinaria - Esclusione - Conseguenze in termini di valutazione delle condizioni per l'accoglimento della richiesta.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Tanto con l'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario quanto con l'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il legislatore non ha inteso creare una nuova figura di misura alternativa, ma soltanto ampliare e parzialmente modificare l'ambito di applicabilità della ordinaria misura dell'affidamento in prova. Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento della richiesta, il giudice non deve valutare soltanto l'idoneità del programma di recupero dell'interessato e la non mera strumentalità della richiesta stessa, ma deve anche valutare, secondo il disposto di cui all'art. 47, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, la possibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla prospettiva che l'affidamento, anche attraverso le prescrizioni che debbono accompagnarlo, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)