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Sez. U, Sentenza n. 872 del 05/04/1966 (Rv. 321734 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DALLA PA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321734-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DALLA PA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art.4 della legge 20 marzo 1865, all. E, la disciplina contenuta nell'art.2932 cod.civ. -esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto- non e applicabile nei confronti della pubblica amministrazione. Di conseguenza, in nessun caso un contratto preliminare e suscettibile di esecuzione in Forma specifica, qualora la pubblica amministrazione non intenda piu prestare il consenso successivo, e il giudice ordinario non puo, senza esorbitare dalla sfera della propria giurisdizione, sostituirsi all'autorita amministrativa, emettendo una sentenza che a norma del citato art. 2932, produca gli effetti del contratto che la pubblica amministrazione, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, non ha voluto concludere. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)