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Sez. 4, Sentenza n. 8605 del 29/01/2008 Ud. (dep. 27/02/2008) Rv. 238937 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello del pubblico ministero - Motivi concernenti l'affermata insussistenza di una aggravante - Giudice dell'appello - Potere di modificare l'entità della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238937-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO

In forza del principio devolutivo il giudice dell'appello può modificare in senso peggiorativo l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado solo quando i motivi dell'impugnazione riguardano specificamente il relativo punto della decisione e non per il solo fatto che l'appello sia stato presentato dal pubblico ministero. (Fattispecie in cui l'appello del pubblico ministero aveva ad oggetto soltanto l'affermata insussistenza di una circostanza aggravante e non conteneva motivi concernenti l'entità della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)