Sez. 1, Sentenza n. 2003 del 19/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209576 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Appello del pubblico ministero non contenente richiesta di aumento di pena - Reiezione totale - Applicazione dell'aumento da parte del giudice d'appello, per rimediare ad errore incorso nella sentenza di primo grado - Legittimità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero, il giudice d'appello, nel respingere il gravame, non può, senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art.597, comma 1, c.p.p..operare, ai sensi del comma 2, lett.a), di detto articolo, un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero, relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)