Sez. 3, Sentenza n. 22245 del 23/04/2008 Cc. (dep. 04/06/2008) Rv. 240240 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Nozione di rifiuto - Amianto derivante dall'azione di dilavamento delle acque piovane - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di abbandono incontrollato di rifiuti, non rientrano nella nozione di rifiuto le particelle di amianto provenienti dalle lastre di copertura di immobile per effetto dell'azione di dilavamento delle acque piovane, essendo quest'ultimo fenomeno estraneo alla volontà del detentore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)