diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 21/05/1979 (Rv. 399241 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA DAI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA - COLPA O DOLO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399241-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA DAI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA - COLPA O DOLO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*

La decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge 2 luglio 1949, n 408, comporta l'Obbligo del contribuente di corrispondere gli interessi moratori sull'imposta di registro nel suo normale ammontare con decorrenza dal momento in cui e dovuto il tributo, e cioe dalla data di registrazione dell'atto che avrebbe dovuto essere assoggettato alla normale imposta, prescindendosi dalla colpa o dal dolo del contribuente, in quanto i suddetti interessi non hanno carattere punitivo o sanzionatorio, ma trovano fondamento nel mero ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, ricollegabile a un comportamento libero e volontario del contribuente, che ha determinato la decadenza dai benefici fiscali. (Conf 3026/78, mass n 392463; (Conf 2294/78, mass n 391688).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)