diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014 (Rv. 633366 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Indennizzo a favore di un proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Natura indennitaria e non risarcitoria - Debito di valuta - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633366-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

L'indennizzo riconosciuto dall'art. 15 sexies, comma 3, del d.l. 29 dicembre 1995, n. 560 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74), come novellato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, al proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea ha natura indennitaria e costituisce debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 cod. civ., poiché sorge da un'attività lecita della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce ad un pregiudizio riconducibile ad un fenomeno "lato sensu" naturale, per il quale l'intervento pubblicistico ha finalità solidaristiche di tenere indenni i danneggiati e non di risarcirli integralmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies com. 3, Legge 26/02/1996 num. 74, Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)