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Sez. 1 - , Sentenza n. 26337 del 20/12/2016 (Rv. 642848 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Indennizzo a favore di proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Natura indennitaria e non risarcitoria - Debito di valuta - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642848-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

L'indennizzo riconosciuto dall'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996) al proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea ha natura indennitaria e costituisce debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 c.c., poiché sorge da un'attività lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce ad un pregiudizio riconducibile ad un fenomeno "lato sensu" naturale, per il quale l'intervento pubblicistico ha finalità solidaristiche di tenere indenni i danneggiati e non di risarcirli integralmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies, Legge 26/02/1996 num. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)