Sez. L, Sentenza n. 8341 del 25/07/1991 (Rv. 473321 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - Permanente | Parziale - Percentuale - Determinazione - Criteri - Rilevanza del cosiddetto danno biologico o di quello estetico - Esclusione.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - Permanente
La percentuale (oltre il dieci per cento) d'inabilità permanente parziale, che rileva ai fini del riconoscimento della relativa rendita al lavoratore infortunato, deve essere determinata con riguardo al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro (generico), secondo i criteri di cui all'art. 78 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ed alla tabella ivi richiamata, restando esclusa - alla stregua della lettera e della "ratio" della disciplina normativa, quale risultante anche dai relativi lavori preparatorii - la possibilità di tener conto, ai fini anzidetti, del cosiddetto danno biologico o di quello estetico, stante la configurabilità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come assicurazione finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia (e perciò comprensiva del danno biologico ed estetico) di cui agli artt. 2043 e segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)