Sez. L, Sentenza n. 8054 del 04/10/1994 (Rv. 487997 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Rendita conseguente - Determinazione - Danno biologico - Esclusione - Responsabilità del datore di lavoro in ordine a tale danno - Sussistenza - Onere probatorio relativo - In incidenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, è diverso ontologicamente sia dal cosiddetto danno morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. Esso è, dunque autonomamente valutabile, ma non può influire sul riconoscimento della rendita da inabilità permanente in favore del lavoratore infortunato, dovendo questa essere calcolata con riguardo al grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro (generica) secondo i criteri previsti dall'art. 78 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Infatti, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è finalizzata al risarcimento di tale perdita o diminuzione e non al risarcimento del danno inteso nella più ampia nozione di cui agli artt. 2043 e segg. cod. civ., rispetto al quale sussiste la responsabilità del datore di lavoro, non esonerato dalla copertura assicurativa (correlata unicamente alla menomazione dell'attitudine lavorativa), sempreché sia fornita la prova del comportamento colposo dello stesso o di suoi sottoposti in relazione all'infortunio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)