Sez. 1, Ordinanza n. 5738 del 19/04/2002 (Rv. 553889 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione - Provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane adita con ricorso gerarchico improprio - Impugnazione giurisdizionale - Foro competente - Della sede della commissione regionale - Configurabilità - Fondamento.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Il provvedimento adottato dalla commissione regionale per l'artigianato sul ricorso gerarchico improprio avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, assunto dalla commissione provinciale, è impugnabile davanti al tribunale del luogo ove ha sede la commissione regionale, in applicazione del principio di cui all'art. 19 cod. proc. civ., atteso che soltanto a detta commissione - in quanto autorità sopraordinata che, pronunciando in ultima istanza, attribuisce carattere di definitività al provvedimento - spetta la legittimazione a contraddire in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)