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Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 28/03/1997 (Rv. 503387 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione - Provvedimento della Commissione Regionale per le imprese artigiane adita in sede di ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Assimilabilità - Impugnazione del provvedimento innanzi all'autorità giudiziaria - Legittimazione passiva - Della stessa Commissione regionale - Sussistenza - Foro competente - Della sede della Commissione predetta - Configurabilità..
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503387-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo adottato a seguito di ricorso gerarchico improprio, la soluzione del problema relativo alla competenza territoriale, non può prescindere dall'individuazione del contraddittore necessario. Ciò premesso, giacché deve ritenersi che, in tali ipotesi, il contraddittore si identifichi nell'autorità sopraordinata che, pronunciando in ultima istanza, attribuisce carattere di definitività al provvedimento, tale autorità, nel caso in cui fosse stato originariamente fatto oggetto di ricorso gerarchico improprio un provvedimento della Commissione provinciale dell'Artigianato, di cancellazione dall'albo, va individuata nella Commissione Regionale adita, e questo anche allorché, avendo quest'ultima omesso di adottare alcuna decisione formale, si configurino gli estremi di un'ipotesi di "silenzio - rifiuto" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Dalla suddetta legittimazione passiva della Commissione Regionale, discende, ai sensi degli artt. 18 e segg. del cod. proc. civ., la competenza, a conoscere, del giudice del luogo ove ha sede detta Commissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)