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Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 19/03/2012 (Rv. 622027 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione cd. supertardiva - Ammissibilità - Ritardo non imputabile al creditore - Necessità - Omesso avviso del curatore ex art. 92 legge fall. - Integrazione della causa non imputabile - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la conoscenza del fallimento "aliunde" - Ammissibilità - Effetti.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622027-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)