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Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 18/06/1971 Cc. (dep. 07/03/1972) Rv. 120390 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI - SINDACATO SUL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120390-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI - SINDACATO SUL MERITO - ESCLUSIONE.*

Non e inibito al giudice penale, e anzi costituisce un suo preciso compito, il Sindacato di legittimita dell'atto amministrativo quando questo concorre a determinare le norme di condotta penalmente rilevanti, come avviene per le norme penali in bianco e per quelle che subordinano all'autorizzazione amministrativa l'Esercizio di un diritto individuale. Tale controllo, peraltro, deve limitarsi ai requisiti formali dell'atto amministrativo e, sotto l'aspetto sostanziale, alla conformita di esso alla legge, ma non puo scendere ad altre valutazioni(sul merito e sulla discrezionalita dell'atto)senza invadere il campo riservato all'autorita amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)