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Sez. 4, Sentenza n. 1496 del 26/09/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147756 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DELLA AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147756-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DELLA AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI.*

In assenza di impugnazione del provvedimento di diffida in Sede amministrativa, i poteri di Sindacato del giudice di merito non autorizzano il riesame della pericolosita della persona assoggettata alla diffida, ma sono limitati alle questioni concernenti la Competenza dell'autorita che ha emesso il provvedimento; la sua conformita alle prescrizioni di legge; l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione adottata in concreto. (V mass n 140000; (V mass n 138302; (V mass n 120390; (V mass n 114824).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)